Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il Responsabile della trasparenza di cui all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 è il Segretario Generale dell’Ente – Dr. Girolamo Martino

Tel. 0818285330 – e-mail: girolamo.martino@comune.sangiuseppevesuviano.na.it

La richiesta di accesso civico avviene secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento, di seguito riportato:

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico semplice, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune.

Mod.1 - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Mod.2 - RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

Mod.3 - COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Mod.4 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO-DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

Mod. 5 - RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE

 

Contenuto inserito il 01-10-2013 aggiornato al 16-01-2019
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